Skype aveva offerto sul suo sito un telefono della ditta SMC Networks. L'apparecchio aveva un sistema operativo Linux, ma veniva venduto senza codice e senza copia della licenza.
Avvertita della violazione, Skype aveva ritenuto di mettersi in ordine allegando un volantino al prodotto venduto.
Il giudice ha stabilito che non bastava l'avviso di dove trovare la licenza e il codice sorgente.
Infatti l'art. 3, ultimo paragrafo, della Gpl stabilisce che il link alla licenza è sufficiente solo qualora il software sia scaricabile sullo stesso sito ove si trova anche la licenza. In tutti gli altri casi la licenza deve essere compresa nel software.
Inoltre l'articolo 1 della Gpl chiede espressamente che l'utilizzatore riceva la licenza in forma testuale. Un semplice link non basta.
Il fatto che Skype non fosse il produttore del telefono non ha alcun peso, visto che l'azienda avrebbe dovuto documentarsi sulla liceità di offrirlo ai propri clienti.
Conclude dicendo che la Gpl è pari a qualsiasi altro contratto e pertanto deve essere rispettata alla lettera in ogni suo punto.
La prossima causa è contro la SMC Networks, produttrice del telefono.

Gericht: Skype verletzt die GPL
The gpl-violations.org project

e se non cambia le tariffe verso i mobili mi deluderà ancora di piu 

