derMarquis ha scritto:
Tu dici di essere ateo... ma non tutti sono atei... dunque in uno "Stato democratico" la tua libertà di "opinione/espressione" termina dove inizia quella dell' "altro" (in parole moooolto povere).
No, la legge non funziona così. Si possono solo offendere persone fisiche e/o persone giuridiche. No è considerata offesa alcun epiteto rivolto a gruppi, idee, religioni, eccetera.
Altrimenti per lo stesso motivo per cui dovresti sanzionare un'offesa al cristianesimo dovresti punire chi offende, che ne so, l'esistenzialismo. O l'ateismo.
Proprio perché, a causa di tale principio giuridico, non è ravvisabile l'offesa nel caso di epiteti rivolti a persone né fisiche né giuridiche, si è dovuti ricorrere a una fattispecie ad hoc per la religione, e così è nato il reato di bestemmia al cattolicesimo, poi depenalizzato (ora infatti è un illecito amministrativo) e poi allargato a tutte le "divinità" in generale. La norma peraltro è difficilmente applicabile in quanto appare assurdo multare una persona che ha bestemmiato Manithù. Augh.
L'offesa a una persona fisica, poi, è permessa nei confronti delle persone pubbliche in quanto giuridicamente è più importante il diritto di opinione (di protesta, o di satira, in questo caso). Anche qui per salvaguardare la religione si è ricorsi ad una fattispecie ad hoc: era reato infatti il "vilipendio ad una confessione religiosa tramite l'insulto di uno dei suoi Ministri" (art.403 cod.pen.). La norma è stata depenalizzata, ma nella depenalizzazione si sono comunque ribaditi gli ambiti in cui viene definito il concetto di offesa, a sua volta ricordati dalla sent. n. 188 del 1975 della Corte costituzionale, la quale affermò che «il sentimento religioso, quale vive nell’intimo della coscienza individuale e si estende anche a gruppi più o meno numerosi di persone legate tra loro dal vincolo della professione di una fede comune, è da considerare tra i beni costituzionalmente rilevanti, come risulta coordinando gli artt. 2, 8 e 19 Cost., ed è indirettamente confermato anche dal primo comma dell’art. 3 e dall’art. 20. Perciò il vilipendio di una religione, tanto più se posto in essere attraverso il vilipendio di coloro che la professano o di un ministro del culto rispettivo, come nell’ipotesi dell’art. 403 cod. pen., che qui interessa, legittimamente può limitare l’ambito di operatività dell’art. 21: sempre che, beninteso, la figura della condotta vilipendiosa sia circoscritta entro i giusti confini, segnati, per un verso, dallo stesso significato etimologico della parola (che vuol dire “tenere a vile”, e quindi
additare al pubblico disprezzo o dileggio), e per altro verso, dalla esigenza di rendere compatibile la tutela penale accordata al bene protetto dalla norma in questione con la più ampia libertà di manifestazione del proprio pensiero in materia religiosa», e che «
il vilipendio, dunque, non si confonde né con la discussione su temi religiosi, cosi a livello scientifico come a livello divulgativo, né con la critica e la confutazione pur se vivacemente polemica; né con l’espressione di radicale dissenso da ogni concezione richiamantesi a valori religiosi trascendenti, in nome di ideologie immanentistiche o positivistiche od altre che siano. Sono, invece, vilipendio, e pertanto esclusi dalla garanzia dell’art. 21 (e dell’art. 19), la contumelia, lo scherno, l’offesa, per dir così, fine a sé stessa, che costituisce ad un tempo ingiuria al credente (e perciò lesione della sua personalità) e oltraggio ai valori etici di cui si sostanzia ed alimenta il fenomeno religioso, oggettivamente riguardato».
Altro caso ancora è il reato di "insulto a pubblico ufficiale", che era un reato ad hoc per svicolare dal principio di libertà di opinione e critica e satira. Reato che fu depenalizzato e poi abolito. Ma pare che sia stato ripristinato sotto forma di norma di codice della strada, non si sa bene come, nell'ultima delirante legge di questo governo che, tra l'altro, annovera perle anticostituzionali come la decurtazione dei punti della patente dell'automobile a chi commette un'infrazione in bicicletta.